NELLE PROCEDURE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO "A SPORTELLO" IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON PUÒ TRASFORMARSI IN UNO STRUMENTO DI "AGGIUSTAMENTO POSTUMO"
Le opportunità di regolarizzazione e integrazione documentale non possono tradursi in un espediente per eludere le conseguenze derivanti dalla negligente inosservanza di prescrizioni tassative del bando, né possono consentire al privato di modificare reiteratamente la propria posizione sostanziale in corso di istruttoria. "Le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio" (Cons. Stato, sent. n. 5698 del 2018). In particolare, nelle procedure "a sportello", "un’eccessiva dilatazione del soccorso istruttorio consentirebbe ai concorrenti di affrettarsi a depositare una domanda anche incompleta per acquisire il vantaggio temporale per ottenere il finanziamento" (Cons. Stato, sent. n. 4650 del 2020).
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