Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE O.E. - GRAVI INADEMPIMENTI PROFESSIONALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Alla luce di tali elementi, non può in primo luogo dirsi manifestamente erronea o incoerente la decisione della stazione appaltante che, rilevata “la pluralità ed oggettiva gravità delle inadempienze contestate che hanno determinato ben due risoluzioni contrattuali per gravi inadempimenti professionali” menzionate nel verbale di gara del 21 aprile 2023 e consistenti appunto nella risoluzione del contratto da parte di OMISSIS (per avere asseritamente impedito alla stazione appaltante di procedere alla consegna del servizio) e del OMISSIS (a seguito della contestazione di ben sessantanove inadempimenti contrattuali, comprensivi di ventun interruzioni di pubblico servizio, con contestuale applicazione di una penale superiore al 10% dell’importo a base d’asta), formulava un giudizio prognostico di non affidabilità dell’operatore economico “per onorare ulteriori contratti pubblici”, a fronte per di più dell’affinità sostanziale identità dei rapporti contrattuali risolti (servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti prodotti dagli impianti di sollevamento e depurazione in ATO3 Lazio centrale; servizio di emungimento, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del rifiuto liquido denominato percolato prodotto dalla discarica comunale di Andria) rispetto a quello oggetto dell’odierno gravame (concernente i servizi per la pulizia e disostruzione delle reti e manufatti fognari, degli impianti di sollevamento fognari e degli impianti di depurazione).

Quanto, più nello specifico, al dedotto vizio di motivazione, ritiene il Collegio che il richiamo operato dalla stazione appaltante (ancorché in termini generali) alla “documentazione prodotta anche in sede di soccorso istruttorio” ben consentisse alla società -OMISSIS- s.r.l. – che detta documentazione aveva prodotto e che dunque ben doveva conoscerne il contenuto – di rendersi conto delle ragioni fondanti l’esclusione, come del resto risulta evidente dall’articolato tenore delle ragioni di ricorso in primo grado.

Quanto poi all’obiezione che le due risoluzioni oggetto di contestazione fossero state impugnate dalla -OMISSIS- s.r.l. innanzi al giudice civile, ritiene il Collegio di dover ribadire il consolidato principio (ex multis, Cons. Stato, V, 24 marzo 2022, n. 2154) secondo cui, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la mera contestazione giudiziale non vale a precludere o superare l’attitudine escludente di un pregresso illecito (cfr. Corte di giustizia, 19 giugno 2019, causa C-41/18, in cui si afferma che “l’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce”).

Dal che si desume, in termini generali, “da un lato, che non occorre un giudicato sulla vicenda addebitata al concorrente per poterne trarre ragioni d’inaffidabilità o non integrità giustificanti la sua esclusione; dall’altro - al contempo - che l’amministrazione è investita d’un autonomo e distinto apprezzamento in funzione dell’adozione dei provvedimenti d’ammissione ed esclusione dalla gara (cfr., oggi, l’art. 80, comma 10-bis, ultimo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016)” (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2021, n. 307).

La circostanza pertanto che le due risoluzioni siano state impugnate in sede giudiziale di per sé non poteva avere alcun rilievo ai fini della valutazione di affidabilità dell’operatore economico di cui si tratta, né valeva ad imporre alla stazione appaltante uno specifico onere di motivazione “rafforzato” delle proprie valutazioni sul punto, alla luce delle argomentazioni difensive dell’odierna appellante.

Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.

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