DOCUMENTAZIONE SOTTOSCRITTA DA SOGGETTO PRIVO DI POTERI: IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON AMMETTE UNA SANATORIA POSTUMA (101.1)
A fronte della radicale assenza di sottoscrizione del legale rappresentante su ogni documento e dell’inequivoca prescrizione della lex specialis che richiedeva espressamente che tutta la documentazione di gara venisse sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (prescrizione peraltro sanzionata a pena di esclusione), da un lato, non può operare il soccorso istruttorio nei termini prospettati dalla soc. ricorrente né alcuna forma di sanatoria postuma da parte di detto rappresentante, considerato che gli operatori economici partecipanti erano tenuti, in ossequio al principio di autoresponsabilità, a prestare particolare attenzione alla corrispondenza della firma digitale apposta ai file contenenti la documentazione di gara rispetto al soggetto (legale rappresentante) cui la documentazione risultava intestata.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

