Giurisprudenza e Prassi

CARENZA FORMALE OFFERTA TECNICA - SOCCORSO ISTRUTTORIO AMMESSO - ILLEGITTIMA ESCLUSIONE (83.8)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

In ragione dell’assenza di un campo predefinito per l’indicazione dei dati identificativi delle sonde non opzionali, 8 concorrenti su 10 si limitavano ad inserire nella Scheda dell’Offerta Tecnica i dati identificati dell’ecotomografo.

Ciononostante, i medesimi concorrenti inserivano nella sezione dell’Offerta Tecnica dedicata ai documenti a comprova tutti i dati identificativi delle suddette sonde non opzionali che venivano offerte a corredo dell’ecotomografo.

Preso atto della non perfetta corrispondenza tra le indicazioni contenute nel Capitolato d’Oneri (che richiedeva di indicare anche i dati identificativi delle sonde non opzionali) e la Scheda di Offerta Tecnica generata dal sistema di Consip (che non prevedeva un campo specifico per l’inserimento dei suddetti dati), la Commissione di gara riteneva necessario richiedere una dichiarazione aggiuntiva ai concorrenti tenuto conto del fatto che le informazioni non inserite nella Scheda di Offerta Tecnica erano necessariamente contenute nella documentazione a comprova e che, pertanto, l’integrazione richiesta doveva ritenersi meramente formale.

Secondo la prospettazione della ricorrente, l’operato della Commissione sarebbe illegittimo in quanto avrebbe attivato un inammissibile soccorso istruttorio sull’offerta tecnica consentendone la modifica in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. La ricorrente ritiene, infatti, che il Capitolato d’Oneri fosse esplicito nel richiedere l’indicazione dei dati identificativi delle sonde non opzionali che dovevano intendersi incluse nel campo relativo all’ “apparecchiatura offerta” in quanto le suddette sonde concorrevano a costituire la configurazione minima della stessa. Non era, pertanto, necessario l’inserimento nella Scheda di Offerta Tecnica di un campo specifico per l’indicazione dei dati identificativi delle sonde non opzionali.

Il Collegio ritiene dirimente ai fini della definizione della presente controversia la circostanza, dimostrata per tabulas, che la dichiarazione richiesta dalla Commissione di gara e contestata dalla ricorrente non ha comportato una integrazione/modifica postuma e tardiva delle offerte tecniche bensì una mera conferma di informazioni comunque già presenti nella documentazione prodotta in gara dai medesimi concorrenti nell’originario termine di scadenza per la presentazione delle offerte, dunque inidonea a ledere la par condicio.

Non è, infatti, in contestazione che le informazioni non inserite nella Scheda di Offerta Tecnica risultassero comunque già dichiarate all’interno della documentazione a comprova precedentemente prodotta dai concorrenti.

Pertanto, anche a voler prescindere dall’inserimento o meno del campo specifico nella modulistica predisposta dalla stazione appaltante, la mancata indicazione dei dati (marca, modello e codice di identificazione) relativi alle sonde non opzionali rappresenta evidentemente una carenza meramente formale, dalla quale non può farsi discendere l’esclusione dalla gara.

D’altro canto, il Capitolato d’oneri, all’art. 15, sanzionava con l’esclusione la sola “mancata produzione della Scheda Offerta Tecnica” e non anche la sua incompleta compilazione. Trattandosi di una causa di esclusione, non può ammettersi un’interpretazione estensiva della stessa che deve essere applicata tassativamente ai soli casi espressamente contemplati.

Il Collegio ritiene che nella fattispecie la Commissione di gara non abbia attivato un soccorso istruttorio sull’offerta tecnica ma un mero soccorso procedimentale (ritenuto necessario in ragione della non univocità interpretativa della modulistica di gara) che non consentiva in alcun modo un’integrazione o una modifica dell’offerta tecnica ma era finalizzato ad ottenere la conferma, sotto forma di dichiarazione resa dal concorrente, di informazioni già contenute nell’offerta complessivamente considerata.

Le offerte in questione, considerate come l’insieme di tutte le dichiarazioni e i documenti prodotti dai concorrenti alla stazione appaltante, erano, infatti, complete di tutti i dati richiesti dal Capitolato d’Oneri, ragion per cui la dichiarazione richiesta dalla Commissione di gara aveva natura meramente ricognitiva e non integrativa.

Il Collegio rileva che la giurisprudenza amministrativa non ha ritenuto legittimo l’approccio strettamente formalistico che premia la “caccia all’errore” anche se l’errore non abbia comportato alcuna reale alterazione del gioco concorrenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 06.05.2021 n. 3539; Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2021, n. 2924).

In conclusione, il Collegio ritiene che l’operato della Commissione sia legittimo in quanto il soccorso procedimentale attivato non ha in alcun modo violato la par condicio tra i concorrenti, limitandosi a consentire ai concorrenti di porre rimedio ad una carenza informativa nella quale erano incorsi che non era dovuta a imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale, quanto, piuttosto, ma ad un errore di compilazione della modulistica predisposta dalla stazione appaltante di non univoca interpretazione.



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SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
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