Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI - LE CARENZE FORMALI SONO SANABILI (83.9)

ANAC PARERE 2023

La carenza efferente la modalità di estrinsecazione della dichiarazione attestante il possesso di requisiti speciali di partecipazione costituisce una carenza di tipo formale che non si riverbera necessariamente in modo negativo sul dato sostanziale dell'effettivo possesso del requisito al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Essa è pertanto sanabile tramite soccorso istruttorio.

Considerato che, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il soccorso non costituisce una facoltà della stazione appaltante, bensì un doveroso ordinario modus procedendi, volto a superare formalismi, in nome dei principi del favor partecipationis di semplificazione (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014, TAR Roma, I- ter, n. 715/2016). La disciplina dell'istituto delineata dal comma 9 dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 ha come finalità quella di ridurre la rilevanza degli oneri formali di partecipazione e consentire a tutti gli operatori economici effettivamente in possesso dei requisiti di partecipazione di contendersi l'aggiudicazione dell'appalto. Ne consegue che, laddove vi sia una omissione, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione alla gara, del DGUE o di un suo elemento essenziale, la stazione appaltante non può più procedere direttamente all'esclusione del concorrente, ma deve precedentemente avviare il procedimento di soccorso istruttorio per consentire all'operatore di integrare la dichiarazione o la documentazione carente (Anac, Delibera n. 830/2019);

Considerato che, con particolare riferimento alle dichiarazioni destinate ad attestare un requisito partecipativo, la giurisprudenza ha ritenuto che <<la distinzione tra "forma" (emendabile) e "sostanza" (non regolarizzabile), agli effetti applicativi della disposizione suindicata, coincide con quella (...) tra esistenza ab initio del requisito medesimo (riconducibile, appunto, all'aspetto "sostanziale" della fattispecie partecipativa ed insuscettibile di venire ad esistenza a posteriori, veicolato dal soccorso istruttorio) e sua dichiarazione (attinente all'aspetto "formale" della stessa e in quanto tale, in base alla citata disposizione, sempre regolarizzabile)>> (Cons. Stato, III, n. 9147/2022, per cui sono da ritenersi emendabili tramite il soccorso istruttorio le carenze e le imperfezioni attinenti alle "modalità" di estrinsecazione di una dichiarazione quando il dato, oggetto della dichiarazione, sia esistente in rerum natura anteriormente alla data di presentazione dell'offerta, <<CON la conseguenza che è pacificamente ammissibile, nei termini appena delineati, il soccorso istruttorio in relazione ai requisiti di ordine speciale (v., sul punto, Cons. St., sez. III, n. 2493/2019, Cons. St., sez. V, n. 2351/2019)>> (Cons. Stato, III, n.

4103/2020)>>

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
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