Giurisprudenza e Prassi

LAVORI PUBBLICI - SOA - UNICO REQUISITO INDISPENSABILE (84)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2020

Il punto 17.4, lett. b), del bando di gara richiede, quale requisito di partecipazione, la “realizzazione, con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di lavori nella categoria OG6, per un importo almeno pari a quello posto a base di gara”.

Tale requisito si aggiunge, quale requisito di capacità tecnica e professionale, a quello relativo al “possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e classe indicate al punto 6 del presente bando di gara” ovvero categoria OG6 – classifica IV.

Occorre rammentare che il sistema di qualificazione mediante attestazione SOA ha carattere di obbligatorietà e unicità ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara aventi ad oggetto lavori.

L’art. 60 del d.p.r. n. 207/2010 (applicabile in virtù dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016) considera, al comma 3, l’attestazione SOA “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici” e aggiunge al comma 4 che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsi dal presente capo nonché dal capo III del presente titolo”.

La configurazione del sistema di qualificazione come unico, obbligatorio e vincolante sia per le stazioni appaltanti sia per le imprese non consente alle prime di chiedere requisiti ulteriori ai fini della partecipazione, sia nell’ambito economico finanziario di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), sia in quello tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016.

Infatti i commi 4 e 6 del medesimo art. 83 recano una disciplina di massima di tali requisiti ma riferita alle procedure aventi ad oggetto servizi e forniture, rinviando, ai commi 2 e 7, alla specifica disciplina in materia di lavori, che trova la sua radice normativa nell’art. 84 del medesimo decreto.

È proprio l’art. 84 a chiarire, al comma 1, che “ i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC” e, al comma 4, che “gli organismi di cui al comma 1 attestano: a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione; b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale indicati all’articolo 83”, ribadendo al comma 5, con l’espressione “sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici”, il carattere di unicità del sistema di qualificazione relativo ai contratti di lavori.

Ciò trova rispondenza, a contrario, anche nel comma 7 del medesimo articolo secondo cui “Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: a) alla verifica della capacità economico-finanziaria … b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro”.

Pertanto solo ed esclusivamente nei casi indicati è possibile chiedere requisiti ulteriori rispetto a quello consistente nell’attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti ai lavori da eseguire.

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