Giurisprudenza e Prassi

INCREMENTO DEL QUINTO - CALCOLATO SU IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

Il citato art. 61, nello stabilire che la mandante, ai fini del beneficio dell’incremento del quinto della sua classifica, deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, è univoco nel prescrivere che il requisito del possesso del quinto debba essere riferito alla base di gara, da intendersi come importo complessivo dei lavori e non come importo della singola categoria.

Suffraga tale conclusione, oltre che la formulazione letterale della norma, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis: TAR Sicilia, Palermo, III, 14.3.2017, n. 738; TAR Friuli Venezia Giulia, I, 26.10.2015, n. 465; TAR Basilicata, I, 11.12.2014, n. 862).

Non depone in senso contrario l’invocata sentenza del TAR Campania (sez. I di Napoli, 16.7.2020, n. 3158), la quale riguardava il diverso caso di una categoria non prevista dalla legge di gara e che tuttavia la ricorrente voleva utilizzare ai fini della partecipazione alla procedura selettiva; con tale pronuncia il TAR Campania ha inteso precisare che l’importo dei lavori a base di gara, sul quale calcolare il quinto, deve essere il risultato della somma degli importi delle categorie previste per quella gara, talché se per quest’ultima è prescritta la categoria OG3, l’offerente non può avvalersi della categoria OG1 ai fini della classificazione pari ad almeno un quinto dell’importo a base d’asta.

Pertanto, il fatto che la mandante Abils Consorzio Stabile (partecipante al R.T.I. nella misura del 25%) fosse in possesso della categoria OG11 cl. II (che consente di qualificarsi sino ad euro 516.000) non era sufficiente ai fini della qualificazione pari ad un quinto dell’importo dei lavori a base di gara (base di gara di euro 4.565.847, il cui quinto corrisponde ad euro 913.169).

In altri termini, la facoltà della mandante di beneficiare dell’aumento del quinto della propria categoria è subordinata, in forza dell’art. 61, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, all’essere qualificata in misura pari ad almeno un quinto del corrispettivo dei lavori assunto a base d’asta, e non dell’importo dei lavori della singola categoria da incrementare di un quinto (il beneficio dell’incremento della classifica posseduta da ciascun concorrente è condizionato espressamente dalla norma al fatto che il concorrente stesso sia qualificato “per una classifica pari ad almeno un quinto dei lavori a base di gara”).

Depone in tal senso anche la linea interpretativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (deliberazioni n. 708 del 4.8.2020, n. 45 del 22.1.2020 e n. 120 del 1.7.2015). In particolare quest’ultima, nel respingere la tesi della parte istante secondo cui “l’art. 61, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010 debba essere interpretato nel senso che la qualificazione per una classifica pari ad almeno un quinto nei raggruppamenti temporanei di imprese debba essere riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili e non all’importo complessivo posto a base di gara”, ha recentemente concluso che la norma va interpretata nel senso che “qualora ogni impresa facente parte del raggruppamento intenda usufruire del beneficio dell’incremento del quinto in aumento per la qualificazione nella propria categoria, la stessa deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno il 20% dell’importo dei lavori a base di gara”, condividendo il motivo dell’esclusione (relativamente alla quale era stato chiesto il parere di precontenzioso) incentrata sull’assunto secondo cui “l’impresa associata deve essere in possesso di qualificazione per un importo pari ad almeno il 20% del valore dei lavori complessivamente considerati” (delibera n. 708 del 4.8.2020).

L’esclusione della ricorrente dalla gara è quindi conseguenza di una corretta applicazione dell’art. 61, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010.

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