Giurisprudenza e Prassi

IL DIRITTO DELL'APPALTATORE AL RIMBORSO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA P.A. È CIRCOSCRITTO ALL'IMPEGNO DI SPESA FORMALMENTE ASSUNTO DALL'ENTE

TRIBUNALE DI AVELLINO SENTENZA 2026

Per i contratti degli enti locali, la copertura finanziaria costituisce condizione di efficacia del contratto stesso; l'atto con cui l'ente assume un obbligo contrattuale è valido solo a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura, ex art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, discendendone altrimenti la nullità rilevabile d'ufficio.

"[...] l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13159 del 14/05/2024).

[...] il Tribunale reputa che la “presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali”, individuata nel contratto, costituisca il mero presupposto dell’esigibilità del credito vantato dall’odierno opposto, ma sempre e comunque nei limiti dell’impegno di spesa assunto [...].


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)