Giurisprudenza e Prassi

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE - NON SUSSISTE L'OBBLIGO DELLA PA DI DETTAGLIARE TUTTE LE CARATTERISTICHE NEL BANDO DI GARA.

TAR LAZIO SENTENZA 2023

Nel caso di specie la gara risulta essere stata regolarmente disciplinata dal Bando istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione ICT SDAPA ICT “ID SIGEF 2325” emanato da Consip e regolarmente pubblicato, congiuntamente al capitolato in GUUE S 020 del 28.1.2022 ed in GURI n.13 del 31.1.2022 che disciplina i requisiti di partecipazione al sistema dinamico, finalizzato alla partecipazione ad ogni appalto specifico per ciascuna delle categorie merceologiche menzionate, nel cui insieme rientrano anche le macchine per uffici, categoria all’interno della quale fanno parte anche i videocomparatori, oggetto della fornitura in contestazione.

Risulta inoltre infondato l’ulteriore profilo di doglianza concernente la mancata specificazione nell’atto indittivo dei presupposti prescritti dall’art. 55, comma 6, lett. b) d.lgs. 50/2016 – in base al quale per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti “nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti” – in quanto nel Bando in questione non sarebbero stati indicati né la precisa quantità né il preciso CPV dei videocomparatori oggetto della gara.

Si rileva infatti che – come correttamente dedotto dalla difesa erariale – il Bando istitutivo dello SDAPA, in virtù della sua natura di atto indittivo di un Sistema Dinamico messo a disposizione dalla centrale nazionale di committenza in favore della generalità delle Pubbliche Amministrazioni, non poteva per sua natura contenere l’indicazione esatta delle quantità di beni acquistabili da ciascuna PA, posto che lo specifico fabbisogno di ogni categoria merceologica inserita nel Bando non è conosciuto, né conoscibile, da Consip.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddd), D.Lgs. 50/2016, il Sistema Dinamico di Acquisizione, costituisce infatti uno “strumento di negoziazione”, ovvero uno strumento di acquisizione che richiede “l’apertura del confronto competitivo” nella seconda fase della procedura, non essendo prestabiliti a monte i termini e le condizioni per l’affidamento della commessa nella seconda fase della procedura, essendo sufficiente specificare – come effettivamente indicato nel bando da Consip: “per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione” (cfr. art. 35, comma 16. D.lgs. 50.2016) ossia il valore complessivo del Sistema Dinamico.

Parimenti infondato è il profilo di doglianza relativo alla mancata espressa indicazione, all’interno del Bando istitutivo del CPV corrispondente ai videocomparatori oggetto di gara.

Il CPV corrispondente ai beni in oggetto è stato, infatti, puntualmente indicato all’interno del Capitolato tecnico (al par. 3.7.9) pubblicato da Consip, che enumera, insieme a quello in questione, ben 151 CPV complessivi, sebbene nel bando siano stati invece indicati solo i CPV ritenuti principali (16 sui complessivi 151).

La suddetta omissione non risulta essere tuttavia idonea a dar luogo ad alcuna illegittimità posto che tramite la consultazione del Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la ricorrente ben avrebbe potuto consultare anche il Capitolato tecnico pubblicato da Consip sul proprio sito, cui il Bando fa espresso rinvio.

Sul punto, giova richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 357/2018, che ha chiarito che “al momento della istituzione del sistema, la stazione appaltante (nel caso in esame, la centrale di committenza) deve individuare la “natura” delle prestazioni da rendere, ma non è tenuta a definire nel dettaglio tutti gli aspetti qualitativi e quantitativi …” in quanto “il sistema ha una intrinseca flessibilità ed elasticità, nel senso che è “dinamico” non soltanto in ragione della possibilità di ingressi successivi degli operatori, ma anche perché nel periodo di durata … le stazioni appaltanti devono avere la possibilità di adeguare, entro i limiti prefissati (sulla base dei quali è avvenuta l’ammissione degli operatori economici per le diverse classi di valore), prestazioni e criteri alle proprie esigenze, che possono cambiare nel corso del tempo”.




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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. aaaa) del Codice: un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, ap...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
APPALTO SPECIFICO: Procedura di gara pubblicata da Consip o da una Pubblica Amministrazione nell’ambito del sistema dinamico (SDAPA), a cui possonopartecipare i fornitori invitati e ammessi a presentare una offerta.