Giurisprudenza e Prassi

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI - MOTIVI LEGITTIMI DI SOSPENSIONE - VIOLAZIONE CODICE ETICO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Il provvedimento di sospensione, fondato sulla violazione regolamento del disciplinare di RFI, avrebbe posto seriamente in dubbio l’integrità e affidabilità dell’operatore economico e leso gravemente il rapporto fiduciario tra le parti.

Premesso che non è in discussione la gravità del fatto, RFI ha ascritto alla ricorrente la responsabilità per l’utilizzo di certificazioni false, alternativamente in termini di omessa vigilanza o di compartecipazione dolosa in tale condotta.

Quanto al primo profilo, come esposto in narrativa, la ricorrente ha avuto, in realtà, un ruolo meramente passivo nell’intera vicenda, come dimostra sia il fatto che un dipendente di Officine Mar, poi licenziato, si è assunto l’intera responsabilità dell’accaduto, sia la circostanza per cui, delle 17 certificazioni false rinvenute, ben 11 riguardano mezzi di proprietà della stessa RFI (circostanza non contestata). Ciò dimostra che Officine Mar è un soggetto che, verosimilmente, gode di una buona reputazione nel mercato (tanto che alla stessa si rivolge la stessa RFI), sicché di regola non potevano sussistere dubbi o segnali di allarme (salva dimostrazione del contrario) circa la possibilità che alcune delle certificazioni fossero state falsificate, con conseguente esclusione di un atteggiamento colposo della ricorrente per omessa vigilanza.

Di conseguenza, non solo si registra una totale estraneità della ricorrente rispetto alla falsificazione del certificato, ma altresì essa non poteva essere in grado di percepire tale falsità e meno che mai di impedirla.

Pertanto, non può ravvisarsi alcuna condotta idonea a “pregiudicare l’integrità e affidabilità dell’operatore economico e ledere gravemente il rapporto fiduciario con RFI” (art. 13.7 del disciplinare), che presuppone un comportamento contrario ai doveri di lealtà professionale.

L’impianto motivazionale del provvedimento impugnato si fonda, come detto, anche su un’ipotesi di presunzione di compartecipazione dell’impresa ricorrente alla contraffazione del certificato riguardante il mezzo oggetto di verifica.

In questi termini, tale presunzione di dolo, tuttavia, non è sorretta da idonei elementi, risolvendosi in un travisamento del fatto e, per tale via, in un vizio di eccesso di potere.

Le uniche circostanze allegate nel provvedimento sospensivo de quo che “rivestono quindi particolare gravità in quanto denotano la possibile commissione di condotte, da parte di soggetti riconducibili all’organizzazione di codesta Impresa, finalizzate ad alterare il corretto svolgimento degli appalti di RFI” riguardano i legami familiari tra gli



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