ILLEGITTIMO L'INVITO INDIVIDUALE POSTUMO CHE DEROGA AL PRINCIPIO DI SIMULTANEITÀ (165.1)
Ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a invitare i candidati simultaneamente. Tale regola impedisce l'ammissione postuma di operatori economici che abbiano acquisito i requisiti di partecipazione solo in data successiva a quella del primo invio collettivo delle lettere di invito. L'esercizio del potere di autotutela non può tradursi nella disapplicazione individuale della lex specialis per un solo concorrente, poiché ciò comporterebbe la lesione della par condicio e del principio di autovincolo dell'amministrazione alle proprie regole di gara.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

