Giurisprudenza e Prassi
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SUPERAMENTO TERMINI DI GARA CONFIGURA SILENZIO INADEMPIMENTO EX LEGE (17.3)
TAR SICILIA Sentenza
2026
L'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti l'obbligo di concludere le procedure di gara nei termini stabiliti dall'allegato I.3, qualificando espressamente il superamento di tali termini come silenzio inadempimento. Tale inerzia procedurale, ove non giustificata e accompagnata da riscontri generici alle istanze dei concorrenti, fonda la responsabilità della pubblica amministrazione per le spese di lite anche nell'ipotesi in cui sopravvenga una revoca della gara che renda improcedibile il ricorso di merito.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

