Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI PROVVEDIMENTO ESPRESSO SULL'ISTANZA DI ADEGUAMENTO PREZZI ANCHE PER SOGGETTI PRIVATI (26.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2026

È illegittimo il silenzio serbato dalla stazione appaltante sulle istanze di adeguamento prezzi presentate ai sensi del D.L. n. 50/2022, in quanto l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un atto formale di riscontro. Tale obbligo non è surrogabile da semplici comunicazioni informali o scambi di e-mail e sussiste anche per soggetti formalmente privatistici che operano nel solco dei principi della legge sul procedimento amministrativo.

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