Giurisprudenza e Prassi
INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE SU ISTANZA DI AUTOTUTELA DEL SECONDO GRADUATO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2024
L'istanza formulata dal secondo graduato per ottenere la revoca o la decadenza del concessionario per inadempimenti contrattuali occorsi nella fase esecutiva integra un mero invito all'esercizio del potere di autotutela doverosa. Tale sollecitazione non è idonea a determinare un obbligo di provvedere ex art. 2 L. n. 241/1990, restando riservata all'Amministrazione la valutazione discrezionale circa la gestione delle sopravvenienze e il mantenimento dell'equilibrio del rapporto concessorio.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

