Art. 190. Baratto amministrativo

1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Relazione

L'articolo 191 (Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale) prevede che gli enti territoriali definiscano, con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di...

Commento

L’articolo 190 reca disposizioni in materia di baratto amministrativo, riprendendo parzialmente il contenuto di alcune norme vigenti. Esso riprende, ancorché con formulazione diversa, il comma 1 dell’...
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