Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: POSSONO ESSERE RICHIESTI ENTRAMBI ANCHE SE HANNO FINALITA' DIVERSE

TAR VENETO SENTENZA 2024

Per questo collegio, è opportuno innanzitutto rammentare – a proposito del rapporto tra le diverse tipologie di accesso – i principi ermeneutici stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione del 2 aprile 2020, n. 10, secondo cui “L'istanza di accesso documentale ben può concorrere con quella di accesso civico generalizzato e la pretesa ostensiva può essere contestualmente formulata dal privato con riferimento tanto all'una che all'altra forma di accesso. […] Se è vero che l'accesso documentale e quello civico generalizzato differiscono per finalità, requisiti e aspetti procedimentali, infatti, la pubblica amministrazione, nel rispetto del contraddittorio con eventuali controinteressati, deve esaminare l'istanza nel suo complesso, nel suo «anelito ostensivo», evitando inutili formalismi e appesantimenti procedurali tali da condurre ad una defatigante duplicazione del suo esame. […] Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi e tuttavia, come si è detto, le due fattispecie di accesso ben possono concorrere, senza reciproca esclusione, e completarsi”.

In sintesi, quindi, l’istanza di accesso agli atti può valere al contempo sia come istanza di accesso documentale, sia come istanza di accesso civico (tanto semplice quanto generalizzato): il che si verifica quando il privato abbia presentato un’istanza “ancipite”, vale a dire senza espressamente menzionare né l’una né l’altra tipologia di accesso; così come, a fortiori, quando il richiedente abbia invocato – come nella vicenda in esame – entrambe le fattispecie ostensive nella propria richiesta.

... A tal proposito, è opportuno precisare che l’esercizio del diritto di accesso non può essere escluso adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto o riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all’accesso sollevata dal controinteressato (cfr. T.R.G.A. Trento, Sez. I, 19 aprile 2023, n. 59).

Del resto, l’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 prevede che possano essere escluse dall’accesso le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali, nel caso in cui l’offerente fornisca “motivata e comprovata dichiarazione”.

Ebbene, nel caso di specie la controinteressata non ha fornito alcuna dimostrazione in ordine alla valenza segreta o riservata dei dati richiesti, limitandosi a generiche affermazioni in ordine alla tutela della riservatezza e al segreto d’affari. Ne deriva che il Comune di Mira non potesse fondare il diniego di accesso su quell’opposizione, la quale è priva del benché minimo elemento volto a comprovare l’esistenza di un interesse contrapposto a quello fatto valere dalle società istanti.

Ad ogni modo, deve rammentarsi che – quand’anche la documentazione richiesta contenesse dati segreti o sensibili –, comunque l’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che “Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti”. Sicché non è ammissibile un rigetto totale dell’istanza di accesso, bensì semmai un accoglimento parziale della stessa, con oscuramento delle sole parti del documento passibili di determinare una lesione, in caso di diffusione, del diritto alla riservatezza e di quello alla libertà economica del controinteressato.

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