Giurisprudenza e Prassi
LA MANCATA PUBBLICIZZAZIONE DELL'ISTANZA NON IMPEDISCE LA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO (44.5)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza
2026
In materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, l'inosservanza dell'onere di pubblicizzazione dell'istanza previsto dall'art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003 non è impeditiva della formazione del silenzio-assenso né vizia la validità del titolo autorizzativo, configurandosi come mera irregolarità procedimentale, specialmente laddove l'intervento sia funzionale alla copertura di aree bianche nell'ambito del PNRR.
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