INAPPLICABILITÀ DEL SILENZIO ASSENSO ALLA VIGILANZA SUI RIBASSI NEI RAPPORTI CONCESSORI
Nei rapporti tra concedente e concessionaria autostradale, il potere di controllo sulla determinazione del ribasso d'asta per gli affidamenti di lavori infragruppo non è soggetto alla disciplina del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241 del 1990. Tale potere si iscrive nelle funzioni di vigilanza sull'esecuzione delle opere e sulla gestione autostradale, finalizzate a verificare la correttezza dei risultati economici cui perviene la concessionaria in attuazione delle regole convenzionali. Ai fini della determinazione del ribasso congruo, la stazione appaltante può legittimamente fare riferimento esclusivamente ai ribassi formatisi in procedure ad evidenza pubblica, escludendo gli affidamenti diretti privi di confronto competitivo.
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