ILLEGITTIMO L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PER CARENZE ISTRUTTORIE NON RILEVATE NEL TERMINE DEL SILENZIO ASSENSO (44.6)
In tema di autorizzazione per infrastrutture di comunicazione elettronica, il termine di quindici giorni per la richiesta di integrazioni documentali è perentorio e finalizzato a garantire la celerità del procedimento; pertanto, l'Amministrazione non può annullare in autotutela il titolo abilitativo formatosi per silentium invocando carenze documentali che avrebbe dovuto rilevare tempestivamente durante la fase istruttoria, né può sospendere i lavori con ordinanza contingibile e urgente in assenza di un pericolo concreto, attuale e accertato sul sito specifico.
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