Giurisprudenza e Prassi

VERBALI ISPETTORATO LAVORO - INTEGRANO VIOLAZIONI DEBITAMENTE ACCERTATE (80.5.a)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

L'art. 80, comma 5, lett. a), richiede, appunto, che si tratti di una infrazione “debitamente accertata”, e non “definitivamente accertata”.

Con la notificazione del verbale ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 vi è l’accertamento della violazione amministrativa, mentre l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 dello stesso corpus legislativo consegue al contraddittorio procedimentale e costituisce espressione del potere dell’amministrazione competente di determinare l’importo dovuto per la violazione, ove sia ritenuto fondato l’accertamento, e di ingiungerne il pagamento all’autore. I verbali dell’Ispettorato sono dunque suscettibili di integrare la fattispecie delle violazioni “debitamente accertate” ex art. 80, comma 5, lett. a), costituendo esplicazione del potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme previste dalla legge, come già recentemente ritenuto da questo Consiglio di Stato, III, con sentenza 24 settembre 2020, n. 5564.

Quanto alla gravità dell’infrazione, l’importo delle retribuzioni non corrisposte è obiettivamente significativo, a prescindere dalla natura dell’impresa ad alta densità di manodopera.

Peraltro è la prospettazione attorea che non appare condivisibile, in quanto la “gravità” dell’infrazione è espressione di una valutazione discrezionale rimessa esclusivamente alla stazione appaltante, senza che occorra, come si è già detto, che l’accertamento sia definitivo (in termini Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3876).

Anche quest’ultima considerazione conferma che sussisteva l’obbligo dichiarativo in relazione ai verbali dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;