Giurisprudenza e Prassi

VALIDITÀ DELL'INTERDIZIONE A CONTRARRE NONOSTANTE LA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Il provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni presenta una portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito dalla legge in presenza di un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. L'intervenuta regolarizzazione delle violazioni e il pagamento della sanzione pecuniaria non fanno venir meno l'obbligo dell'amministrazione centrale di dichiarare l'interdizione per il periodo in cui l'illecito ha prodotto i suoi effetti, essendo tale misura funzionale alla tutela dell'interesse pubblico e alla valutazione dell'affidabilità professionale dell'operatore.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)