LEGITTIMA L'INTERDIZIONE A CONTRARRE ANCHE DOPO LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ (14.2)
L'adozione del decreto di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, costituisce un atto vincolato e meramente ricognitivo di una condizione di sospensione dell'attività imprenditoriale già realizzatasi. La sopravvenuta revoca della sospensione non preclude l'emanazione del provvedimento interdittivo, purché la sospensione abbia prodotto effetti anche temporanei, poiché la misura assolve alla funzione pubblicistica di documentare e tracciare le inadempienze sostanziali in materia di sicurezza rilevanti per il sistema degli appalti pubblici.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

