DECORRENZA DELL'INTERDIZIONE A CONTRARRE CON LA PA E ACQUIESCENZA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE (14.2)
L'interdizione a contrarre con le stazioni appaltanti, disposta in conseguenza di un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, ha una durata necessariamente coincidente con il periodo di efficacia della sospensione stessa. La revoca della misura richiede la verifica del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e il pagamento della sanzione; la mancata impugnazione del provvedimento di sospensione originario comporta acquiescenza alla sua efficacia interdittiva, rendendo inammissibili contestazioni tardive sulla durata della misura fondate su una pretesa retroattività dell'adempimento alle prescrizioni di sicurezza.
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