COMPETENZA DELLA "SEZIONE IMPRESE" E INDEROGABILITÀ NEGLI APPALTI SOPRA SOGLIA (28)
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Imprese, è competente, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 168 del 2003, a conoscere delle controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria e, quindi, i contratti sottoposti al codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile “ratione temporis”) restando, pertanto, esclusi i contratti ad esso antecedenti (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/03/2017, n.6327).
Trattandosi di una questione di competenza per materia in senso tecnico, la stessa non può essere derogata per volontà delle parti, con conseguente inapplicabilità della citata clausola contrattuale del contratto di appalto devolutiva di ogni controversia alla cognizione del Tribunale -nel caso di specie- di Foggia.
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