Giurisprudenza e Prassi

OFFERTE CON PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI TERZI - SETTORI SPECIALI - APPLICABILITA' DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (170.1)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2024

L’art. 170 del codice dei contratti pubblici si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con i quali l’Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi. La norma chiarisce, al secondo comma, che “qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta. In caso di mancato respingimento dell’offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante o l’ente concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all’Autorità la relativa documentazione”. Siffatta disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione comunale e della stessa aggiudicataria, trova applicazione nel caso in esame.

L’art. 170 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è infatti collocato nell’ambito del Libro III del codice dei contratti pubblici, volto a disciplinare l’appalto nei settori speciali.

La procedura di gara europea indetta dal Comune di OMISSIS è assoggettata alle regole dell’appalto nei settori speciali. L’art. 141 dello stesso codice prevede infatti che “le disposizioni del presente libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152”. A sua volta, l‘articolo 149 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che “le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.” Ne discende che l’appalto in esame è disciplinato anche dall’art. 170 del codice appalti pubblici in quanto il Comune di Bari è titolare del servizio di trasporto pubblico locale mediante autobus, gestito temporaneamente attraverso l’Amtab s.p.a., società con partecipazione totalitaria al capitale da parte del Comune di Bari. Milita in questa direzione anche l’articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità…”. Non è un caso che nell’ambito della determina dirigenziale n. 20031/2023 (cfr. doc. 2) il Comune di Bari dia atto che la gara è finanziata con “fondi del PNRR M2C2 – 4.1.1. – DM 530/2021” e soprattutto che “il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il decreto n. 530 del 23.12.2021 ha definito le modalità di utilizzo di quota delle risorse”. L’art. 2 del menzionato DM. 530/2021 dispone chiaramente che “Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’acquisto di autobus ad emissioni zero con alimentazione elettrica o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto all’alimentazione, per il rinnovo del parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale, nei comuni capoluogo di città metropolitana, nei comuni capoluogo di regione o di province autonome e nei comuni con alto tasso di inquinamento da PM10 e biossido di azoto come individuati nell’Allegato 1 al presente decreto. Il riparto delle risorse tra i comuni beneficiari, con l’indicazione della quantità di mezzi da acquistare e relativa tempistica è riportato nell’Allegato 1 al presente decreto” tra cui risulta anche il Comune di OMISSIS. E ancora va rilevato che, ai sensi dell’articolo 1.1 del capitolato tecnico si prevede che “L'acquirente degli autobus sarà il Comune di OMISSIS definito in seguito come Stazione Appaltante. La persona di contatto per questa procedura è indicata nel Disciplinare di Gara.”

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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;