DIFETTO DI GIURISDIZIONE PER ATTIVITÀ NON STRUMENTALI AI SETTORI SPECIALI (116.1)
In tema di settori speciali, l'assoggettabilità di un affidamento alla disciplina dell'evidenza pubblica e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo richiedono la strumentalità oggettiva della prestazione rispetto all'attività speciale. Tale strumentalità va intesa in senso restrittivo, escludendo le attività, come la vendita di rottami metallici, che non sono indispensabili ad assicurare la continuità della produzione energetica ma rappresentano meri atti di gestione del patrimonio o smaltimento di scarti, privi di natura autoritativa.
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