Giurisprudenza e Prassi

OGGETTO CONTRATTUALE - SCELTA DISCREZIONALE PA - NON SINDACABILE

TAR TOSCANA SENTENZA 2021

In termini generali, è noto che la determinazione del contenuto dei bandi di gara, e, per quanto qui interessa, dell’oggetto delle procedure di acquisizione e degli affidamenti indetti dalle stazioni appaltanti pubbliche costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, o meglio di una discrezionalità connotata da un’elevata componente di merito amministrativo, inteso come spazio riservato a valutazioni guidate da regole non giuridiche di opportunità e buona amministrazione. La scelta sul mercato dei prodotti da acquistare perché ritenuti funzionali ed efficaci rispetto all’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico non è, di conseguenza, sindacabile in sede giurisdizionale, salvo che essa appaia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria o sproporzionata, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e all’esigenza di non restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2020, n. 2186; id., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6006).

La peculiarità del caso in esame risiede nella circostanza che, per l’acquisto di farmaci appartenenti alla categoria dei Fattori VIII a emivita prolungata, E.S.T.A.R. ha deciso di formare distinti lotti per ciascun farmaco presente sul mercato, in dichiarato ossequio ai principi ricavabili dalla più recente giurisprudenza in materia (il riferimento, esplicito, è alle sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, nn. 4760 e 4762 del 27 luglio 2020, i cui effetti sono definiti “nefasti”). Di fatto, si tratta di lotti aggiudicati al di fuori di un effettivo confronto concorrenziale, giacché per ciascuno di essi vi è un solo concorrente possibile.

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