Giurisprudenza e Prassi

APPROVVIGIONAMENTO TRAMITE CONSIP E LIMITI ALLA RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE NELL'AMBITO DEI SERVIZI ENERGETICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"Una volta assodato infatti che, sul piano quali-quantitativo, la gran parte dei servizi oggetto di affidamento rientra fra gli obblighi di convenzionamento di legge, non rileva - nella prospettiva che qui interessa, e cioè quella, sopra premessa, della valutazione di legittimità sul provvedimento di proroga e rinegoziazione - che vi possano essere altre attività accessorie offerte da S. (peraltro in un contesto in cui anche la convenzione SIE4 ricomprende il servizio di “Energy Management ‘E’”): non ogni deviazione dal perimetro degli obblighi di convenzionamento può infatti valere a legittimarne sic et simpliciter una deroga, pena la facile eludibilità degli obblighi stessi.

Per questo, a fronte di attività - peraltro già fornite all’amministrazione in via convenzionata, con la precedente edizione della medesima convenzione - per le quali sussista una convenzione attiva e che per lo più rientrano nell’obbligo dell’amministrazione di ricorso al convenzionamento, non può ritenersi sic et simpliciter legittimo un provvedimento di diverso approvvigionamento (in specie, la proroga di un precedente contratto, al di fuori delle deroghe previste di per sé dalla legge: v. infra, al successivo §) in assenza di elementi differenziali di tale portata contenutistica da rendere apprezzabilmente diversa la prestazione, e dunque sostanzialmente difforme, sul piano contenutistico e causale, da quella convenzionata (cfr., per quanto di rilievo, i principi affermati da Cons. Stato, III, 4 giugno 2019, n. 3761, ove si esclude la legittimità di una proroga ex art. 6, comma 2, cit. laddove eseguita “‘contro’ o a discapito di un appalto già aggiudicato dalla stazione di committenza, anche per conto e in favore dell’Ente [interessato], all’esito di un procedimento di evidenza pubblica, per servizi parzialmente coincidenti”).

Della sussistenza di elementi differenziali di tale portata e rilevanza le appellanti non hanno fornito nella specie circostanziata e concreta evidenza, con conseguente infondatezza delle censure sollevate.

Allo stesso modo, non è di per sé conducente il richiamo da parte delle appellanti alla possibile derogabilità del ricorso al convenzionamento in presenza di adeguata motivazione e istruttoria in ordine alla maggior convenienza della diversa modalità di affidamento: come emerge chiaramente dal disposto dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 95 del 2012 la deroga è infatti ammessa mediante altri affidamenti «a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica» e assicurino un certo livello di risparmio (salva la possibilità, ritenuta equivalente al convenzionamento con Consip od altre centrali di committenza regionali, di «esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati», circostanza questa evidentemente insussistente nel caso di specie).

Per questo, l’eventuale deroga al convenzionamento presuppone comunque il ricorso a un modello di affidamento anch’esso consistente nel ricorso a centrale di committenza ovvero a «procedur[a] di evidenza pubblica»."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)