PREVALENZA INTERESSE PUBBLICO ALLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO (120.10)
In sede di istanza cautelare avente ad oggetto l'esecuzione di forniture sanitarie essenziali, il pregiudizio lamentato dal ricorrente non presenta i caratteri di gravità e irreparabilità tali da giustificare la sospensione dei provvedimenti qualora sussista un prevalente interesse pubblico alla continuità del servizio. Il giudice deve tenere conto delle esigenze imperative connesse all'esecuzione del contratto, rimesse alla valutazione della stazione appaltante in ordine alla necessità di assicurare lo svolgimento delle prestazioni sanitarie a domicilio.
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