Giurisprudenza e Prassi

MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI - AMMESSA SE ADEGUATAMENTE MOTIVATA

ANAC DELIBERA 2023

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il principio generale della suddivisione in lotti va adattato alle peculiarità del caso di specie ed è pertanto suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella lex specialis, in considerazione della necessità di non comprimere eccessivamente la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara, in funzione degli interessi pubblici che si intendono perseguire con l'affidamento della commessa (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2023 n. 5992 e le richiamate sentenze T.A.R. Milano, sez. I, 18/10/2021, n.2266; T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 21/02/2022, n. 2016; Consiglio di Stato, sez. III, 28/12/2020, n. 8440); nel caso di specie la mancata suddivisione in lotti, lamentata dall'istante, risulta motivata all'interno della lex specialis laddove è specificato che eventuale suddivisione in più lotti risulterebbe antieconomica non potendo usufruire di economie di scala>>. Si osserva in proposito che essa non può essere ritenuta doverosa nel caso di specie, in considerazione della tipologia di servizio in affidamento. L'unitarietà di gestione di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti appare infatti ragionevole e non arbitraria.

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