Giurisprudenza e Prassi

CHIARIMENTI PA - INIDONEI A MODIFICARE CLAUSOLE DEL BANDO (79)

ANAC DELIBERA 2020

oggetto istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società sacco giuseppe srl – procedura aperta per l’affidamento in concessione quinquennale di spazi finalizzati alla gestione del servizio bar-posto di ristoro (ospedali monaldi e c.t.o.) e servizio di distribuzione automatica di bevande, snack, acqua e bibite nei tre plessi ospedalieri (monaldi-cotugno-c.t.o.) dell’a.o. dei colli per le necessità dei degenti, dipendenti e visitatori-lotto n.1 – criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – importo a base di gara: euro 480.000,00 – s.a.: a.o.r.n. azienda ospedaliera dei colli-monaldi-cotugnoc.t.o

Dal confronto della documentazione di gara originaria con quella conseguente alla rettifica non emergono differenze formali o sostanziali né in relazione alla parte dei due capitolati in cui vengono dettagliatamente descritte le prestazioni richieste, né con riferimento alla scheda contenente la descrizione dei criteri per l’assegnazione del punteggio all’offerta tecnica (vedasi in particolare la parte dei due capitolati in cui, in merito ai locali e agli spazi messi a disposizione dall’azienda, viene precisato, in maniera identica, che «gli stessi dovranno necessariamente essere predisposti per la somministrazione e preparazione di pasti e bevande calde o fredde, di generi di pasticceria e gelateria, di dolciumi, di prodotti di gastronomia, comprendendo tutte le operazioni inerenti alla vendita e/o alla preparazione di prodotti di consumo in bar e tavola calda da effettuarsi al banco o in spazi interni attrezzati, ove esistenti, e con l’indicazione esatta della provenienza degli stessi al fine di assicurare la rintracciabilità dei prodotti in vendita»; nonché la descrizione del criterio “a2”, contenuto nella tabella per l’attribuzione del punteggio tecnico, in cui si legge, sia prima che dopo la rettifica, «relazione concernente la soluzione proposta per la realizzazione di un eventuale punto di ristoro provvisorio, nelle more della realizzazione dello sgombero e riallestimento del nuovo prossimo bar/punto ristoro/tavola calda») e rilevato che, dunque, l’unica differenza è rintracciabile nella eliminazione della locuzione “tavola calda” dalla descrizione del lotto n. 1; ritenuto che l’eliminazione di tale locuzione non ha comportato, di fatto, alcuna susseguente modifica della documentazione di gara, né con riferimento alla descrizione delle prestazioni richieste al futuro affidatario del servizio né con riferimento alle modalità con cui la commissione giudicatrice avrebbe attribuito i punteggi per la proposta tecnica, di talché si può ritenere che per motivi di natura non certo giuridica o tecnica la stazione appaltante ha inteso sussumere l’attività originariamente individuata con la locuzione (autonoma) di “tavola calda” nella più generica definizione di “punto di ristoro”; ritenuto che tale variazione lessicale non è in idonea, sotto il profilo giuridico, a modificare l’oggetto del lotto n. 1 che rimane, come provato dalla documentazione di gara, sostanzialmente identico a quello precedente alla rettifica e che non può essere in alcun modo addebitato alla stazione appaltante l’esito negativo della partecipazione della società istante alla gara de qua, esclusivamente derivante, invero, da una errata interpretazione di un dato testuale del tutto trascurabile a fronte dell’identità di prestazioni contrattuali richieste tanto nel primo bando di gara quanto nel secondo (a seguito di rettifica) e della univocità della volontà dell’ente committente riversata nei vari documenti di gara.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

AZIENDA: Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
DECRETO: il presente provvedimento;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
DOCUMENTAZIONE DI GARA: E' la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del co...
AFFIDATARIO: L'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.