Giurisprudenza e Prassi

APPALTI DI SERVIZI SOCIALI - DISTINZIONE TRA EDUCATORI PROFESSIONALI “SOCIO-SANITARI” E “SOCIO-PEDAGOGICI”

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Secondo il Collegio, “lungi dal costituire una categoria unitaria, sono individuabili due diverse tipologie di “educatori professionali”, per una sola delle quali è però prevista l’iscrizione in apposito albo della professione sanitaria (e per la quale dunque può valere quanto riportato nelle motivazioni della sentenza di primo grado, ossia l’applicabilità della disciplina dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015): in particolare, il d.m. n. 153018 del 2018, richiamato in sentenza, ha effettivamente istituito un albo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in cui fa rientrare la figura di educatore professionale socio-sanitario.

Va però detto che la normativa di settore distingue due figure di “educatori professionali”, ossia gli educatori professionali socio-sanitari e gli educatori professionali socio-pedagogici, laddove solo per i primi è prevista la necessaria iscrizione all’albo di cui sopra”.

La lex specialis di gara faceva esclusivo riferimento alla seconda tipologia di operatori, giacché gli “educatori professionali” ivi previsti non svolgono una professione sanitaria, bensì quella di educatori di minori, per i quali non è prevista l’iscrizione ad alcun albo .

Poste tali premesse, conclude il Collegio, “l’amministrazione riteneva sussistenti, nel caso di specie, “gli indici previsti dalla normativa per l’applicazione del rapporto di lavoro subordinato”, alla luce di quanto in precedenza riferito dall’Ispettorato del lavoro (“anche per quanto concerne i titolari di partita Iva, la prestazione lavorativa verrà ritenuta come subordinata in presenza degli indici rilevatori tradizionali che concernono la mancanza di autonomia, l’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro […]”).

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, e chiarito che agli educatori professionali “socio-pedagogici” si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato prevista dal Jobs Act, che viceversa non si applica solo a quelli “socio-sanitari”.

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