Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI MEDICI ED INFERMIERISTICI - IL CONTRATTO NON PUO' DURARE PIU' DI 12 MESI

ANAC PARERE 2024

Dalla lettura dell’articolato normativo appare chiaro l’intento del legislatore di confinare l’esternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici ad extrema ratio, percorribile solo in tassativi e straordinari casi. Le ragioni di tale scelta sono facilmente intuibili: l’affidamento in appalto dei servizi medici, fenomeno che ha visto con l’evento pandemico una notevole espansione, comporta, di norma, costi molto elevati e una minore qualità del servizio, diretta conseguenza della devoluzione ad un soggetto terzo del processo di selezione del personale medico ed infermieristico. Tuttavia, per la probabile consapevolezza delle gravi carenze in organico non facilmente sopperibili e risolvibili dagli enti del S.S.N. e della necessità di assicurare continuità ai servizi sanitari, il legislatore ha introdotto, in sede di conversione del d.l. 34/2023, il comma 5 bis, che contiene una disciplina transitoria e di coordinamento ed individua un periodo per l’affidamento dei suddetti servizi in deroga alle ordinarie previsioni recate dei commi precedenti. L’art. 10, comma 5 bis, stabilisce, infatti, che: “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” L’inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si estende a tre casi: il primo è quella degli affidamenti in atto, ovvero dei contratti in corso di esecuzione, che vengono fatti salvi, con l’unico aggiustamento relativo alla durata del contratto che, laddove fissata in un termine superiore, deve essere ridotta a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La seconda ipotesi concerne, invece, le procedure di appalto in corso di svolgimento: anche in relazione ad esse, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il legislatore ha ritenuto di fare salva la procedura di gara, limitando anche in tal caso la durata del successivo contratto a 12 mesi dalla sua sottoscrizione. In ultimo, il legislatore ha previsto l’inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 anche alle procedure di affidamento per le quali la determina a contrarre, o altro atto equivalente, sia adottata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Anche per le procedure di affidamento successive all’entrata in vigore della legge, quindi, non si applicano i limiti e i presupposti tassativamente individuati dai commi 1 e 2 dell’art. 10, se non per quanto concerne la durata del contratto, fissata in 12 mesi, allorquando la determina a contrarre sia adottata entro un certo lasso temporale.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. rrr) del Codice: l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di c...
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