Giurisprudenza e Prassi

LE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATIZZATE, IN QUANTO ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO, SONO TENUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULL'EQUO COMPENSO (56)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

L’affidamento di incarichi legali da parte di un organismo di diritto pubblico deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equo compenso di cui alla L. n. 49/2023, la quale trova applicazione anche nei confronti delle Casse di previdenza privatizzate stante la loro natura pubblicistica. Risultano affette da nullità le clausole che determinano compensi professionali in misura inferiore ai parametri stabiliti dai decreti ministeriali, non essendo consentita alla stazione appaltante una riduzione percentuale astratta e preventiva del compenso spettante al professionista.

"E’ ben vero, infatti, che le Casse di previdenza sono state trasformate dal d.lgs. n. 509/1994 in enti con personalità giuridica di diritto privato, dotati di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, tuttavia il dover essere che le connota - nei termini dell’obbligatorietà dell’attività previdenziale e assistenziale finalizzata alla cura di interessi pubblici di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.), dell’iscrizione e contribuzione obbligatorie da parte dei propri iscritti - non consente l’equiparazione in toto delle medesime a enti di diritto privato.

In questo senso è stato affermato che “la trasformazione operata dal d.lgs. n. 509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo” (Cons. Stato sent. n. 6014/2012).

In ragione delle finalità pubbliche perseguite, le Casse sono state qualificate dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato sent. n. 182/2006) come organismi di diritto pubblico in quanto sottoposte alla vigilanza ministeriale, sono soggette al controllo e alla giurisdizione della Corte dei Conti (ex multis SS.UU. ordinanza n. 7645/2020) oltre che, ovviamente, alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo il Collegio ritiene che quest’ultima non possa né debba intendersi limitata al sindacato sui poteri ministeriali di vigilanza, bensì estesa a tutte le vicende contenziose aventi a oggetto, come nella fattispecie in scrutinio, attività di interesse e rilievo pubblicistico, qual è la corretta applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici.

Si rappresenta, in tal senso, che l’affidamento degli incarichi legali nella forma delle prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. rientra tra i contratti esclusi dall’applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari ai sensi dell’art. 56, comma 1° lett. h), del d.lgs. n. 36/2023.

Ebbene, l’affidamento dei contratti esclusi, che offrono opportunità di guadagno economico, avviene, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, del principio, sancito da quest’ultimo articolo, dell’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui la “suddetta “esclusione” riguarda tuttavia l’applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l’individuazione del soggetto che deve contrarre con la PA) ma non elide al tempo stesso la natura “pubblica” del contratto di appalto che deve essere concluso con un dato professionista” e “tanto sia che si qualifichi tale contratto alla stregua di prestazione d’opera professionale in quanto meramente occasionale (locatio operis), sia che lo si qualifichi come appalto di servizi in quanto diretto a disciplinare una serie continuativa di incarichi di patrocinio legale in forma complessa ed organizzata (locatio operarum: in questo caso occorrerebbe anzi una gara semplificata o “a regime alleggerito”, ai sensi dell’art. 127 del codice)” (Cons. Stato. sent. n. 2776/2025).

Dal sopra esposto inquadramento normativo discende che i servizi legali aventi a oggetto prestazioni d’opera professionale di cui all’art. 2230 c.c., in quanto appalti pubblici, devono essere affidati da parte delle amministrazioni appaltanti - al cui novero si ascrivono nella loro qualità di organismi di diritto pubblico le Casse previdenziali - all’esito di procedure, come detto, non a evidenza pubblica ma di rilievo pubblicistico, in quanto doverosamente rispettose degli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, e pertanto soggette alla giurisdizione di questo giudice.

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