INCARICO DI AVVOCATO - CONFERITO IN VIA PERSONALE - I REQUISITI VANNO VERIFICATI CON RIFERIMENTO AL SOGGETTO ESECUTORE (100)
In caso di partecipazione alla gara di un RTP, al cui interno è indicato uno Studio legale associato come mandante, è legittimo e conforme al principio di personalità della professione forense, verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale solo in capo al legale indicato come mandante ed esecutore in via personale degli incarchi legali, e non anche in capo agli altri soci dello Studio.
D'altra parte, come ha avuto modo di precisare l'Autorità nella Delibera n. 425 del 26 maggio 2021, dall'art. 4, comma 1, della L. n. 247/2021 (recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), secondo cui "La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario", si ricava che anche in caso di affidamento del contratto ad uno studio legale associato, le prestazioni contenute nell'incarico conferito, in sede esecutiva, dovranno essere svolte da un professionista specificamente individuato. È pertanto corretto l'operato della SA di avere verificato il possesso del requisito de quosolo in capo al legale indicato come mandante del RTP ed esecutore in via personale degli incarchi legali, anche se componente di uno Studio associato
In una gara di affidamento del servizio legale, l'obbligo di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti è assolto in caso di indicazione della natura delle controversie e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale il legale assumerà il patrocinio della SA, non essendo necessaria anche l'indicazione delle singole materie di specializzazione (nel caso in esame, non richiesta dalla lex specialis).
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