IRRILEVANZA VARIAZIONE COSTI MANODOPERA PER SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE (95.10)
Nei contratti di appalto aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale, non sussiste l'onere per l'operatore economico di indicare separatamente i costi della manodopera in sede di offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. Tale natura è desumibile dalla prevalenza delle prestazioni professionali e personali, legate all'ideazione e all'elaborazione di soluzioni, rispetto alle attività materiali. In tale contesto, la variazione dei costi del personale indicati in sede di giustificativi rispetto a quelli meramente indicati in offerta è irrilevante, purché non comporti una modifica dell'importo totale dell'offerta economica, restando tale rimodulazione nell'alveo della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
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