Giurisprudenza e Prassi

IRRILEVANZA VARIAZIONE COSTI MANODOPERA PER SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE (95.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

Nei contratti di appalto aventi ad oggetto servizi di natura intellettuale, non sussiste l'onere per l'operatore economico di indicare separatamente i costi della manodopera in sede di offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. Tale natura è desumibile dalla prevalenza delle prestazioni professionali e personali, legate all'ideazione e all'elaborazione di soluzioni, rispetto alle attività materiali. In tale contesto, la variazione dei costi del personale indicati in sede di giustificativi rispetto a quelli meramente indicati in offerta è irrilevante, purché non comporti una modifica dell'importo totale dell'offerta economica, restando tale rimodulazione nell'alveo della discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

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