Giurisprudenza e Prassi

SPECIFICHE TECNICHE E SERVIZI INFORMATICI

ANAC DELIBERA 2023

L'art. 68 del d.lgs. 50/2016, prescrive che le stazioni appaltanti devono indicare nei bandi le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche dei lavori, forniture o servizi che si intende acquisire, al fine di consentire la più ampia partecipazione alle procedure. Tali caratteristiche, infatti, debbono essere fissate in termini di requisiti funzionali e debbono consentire pari accesso agli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Ne consegue che <<a meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione o "equivalente">>; la giurisprudenza è ormai pacifica nell'affermare che "il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione" (T.A.R. Lazio, 7 gennaio 2020, n. 77; ex multis Cons. Stato, sez. III, sent. n. 6561 /2018); tale principio trova applicazione anche in assenza di un'espressa previsione del bando di gara (T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 maggio 2022, n. 6628);

In una gara per l'affidamento di servizi informatici, fatta salva la necessità di evitare situazioni di lock-in tecnologico, è conforme alla normativa l'operato della stazione appaltante che - ai fini dell'interfacciamento dei servizi oggetto di gara con il software gestionale in uso- pur richiamando nominalmente quest'ultimo, lo individui come sistema "aperto" e alleghi al capitolato la scheda tecnica e i tracciati necessari ai fini dell'interfacciamento (fornendone quindi tutte le specifiche tecniche e funzionali), in modo da renderlo possibile a qualsiasi operatore economico del settore.

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SCHEDA TECNICA: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta garanzia;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
OPERATORE ECONOMICO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. p) del Codice: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...