Giurisprudenza e Prassi

PREGRESSA ESPERIENZA SERVIZI IDENTICI - DISCREZIONALITA' PA COMMISURATA OGGETTO APPALTO - LEGITTIMA RICHIESTA (83)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2021

Nel caso di specie la parte ricorrente ha sostenuto che la legge di gara non sarebbe stata chiara nel richiedere l’“identità” del servizio pregresso svolto dal concorrente rispetto a quello oggetto di gara, di modo che il requisito dovrebbe essere inteso nel senso di richiedere come esperienza professionale l’effettuazione pregressa di servizi “analoghi”; una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l’art. 83 comma 2 del Codice Appalti, nella parte in cui richiede che i requisiti dei concorrenti (di capacità tecnica e professionale, di capacità economica e finanziaria) siano “attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Più in generale, la parte ricorrente ha sostenuto che, in mancanza di una espressa richiesta di identità dei servizi pregressi, il requisito esperienziale dovrebbe sempre essere riferito a servizi “analoghi”, essendo il concetto di analogia immanente nell’ordinamento, salva diversa previsione della legge di gara, in presenza di un interesse pubblico specifico e ben evidenziato.

Il Collegio non condivide le argomentazioni di parte ricorrente.

Giova premettere che, secondo condivisibili principi giurisprudenziali (da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2021, n.2710), “Ai fini della configurazione del requisito dell'esperienza pregressa, la richiesta di avere svolto servizi uguali, piuttosto che analoghi, rientra nell'ampia discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti nell'individuazione dei requisiti speciali di partecipazione purché “attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione” ( art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016).

Nel caso di specie, nel contesto di una gara avente ad oggetto il servizio di "fotolettura dei misuratori idrici”, la stazione appaltante ha richiesto coerentemente, quale requisito di capacità tecnica e professionale, quello di aver eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, n. 2 servizi di punta relativi all’attività di “fotolettura misuratori idrici” per un quantitativo di almeno 200.000 fotoletture eseguite per ciascun contratto, nell’arco temporale di 12 mesi ricompresi nel predetto triennio (cfr. punto III.1.3.del bando e art. 7.3. del disciplinare).

Nei termini in cui è stata formulata, la legge di gara non presenta margini di incertezza o di ambiguità nel richiedere l’esatta identità dei servizi pregressi rispetto a quello oggetto di gara.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...