SERVIZI DI PUNTA: LA COMPROVA DEL REQUISITO CON UN UNICO SERVIZIO NON E' ALTERNATIVA BENSI' AGGIUNTIVA A QUELLA CON 2 SERVIZI (100)
A fronte della discrasia della legge di gara (in merito alla comprova del requisito tecnico professionale dei servizi di punta), non si tratta, come in maniera non condivisibile sostenuto dalla difesa delle controinteressate, di bilanciare i principi di “par condicio” tra i concorrenti e di massima partecipazione (come avviene ad esempio in materia di soccorso istruttorio), bensì di verificare se l’interpretazione della disciplina di gara adottata dall’amministrazione comunale sia coerente con il principio di massima partecipazione, oltreché con i principi di proporzionalità e di risultato.
E la risposta, ad avviso del Collegio, non può che essere negativa alla luce:
a) della consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale:
- “La giurisprudenza amministrativa ha … enucleato un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di derivazione euro - unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 23 agosto 2019, n. 5828; declinato in altre pronunce come necessità di applicare i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, per cui, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara, così Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186; V, 25 marzo 2020, n. 2090)” [Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365];
- “nelle procedure di gare ad evidenza pubblica, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis, vale il principio secondo cui va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione delle ditte partecipanti (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5828)” [Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2025, n. 3716; Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698];
- “Per giurisprudenza costante, l'interpretazione della lex specialis di gara deve essere, dunque, condotta secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, e, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara (Cons. Stato, V, 25 marzo 2020, n. 2090)” [Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186; 2 maggio 2025, n. 3716; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 2 aprile 2025, n. 6596; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 27 giugno 2024, n. 2075];
b) alla luce delle direttive impartite dall’ANAC attraverso i Bandi tipo in materia di affidamenti dei servizi di progettazione, in base alle quali la comprova del requisito in via facoltativa attraverso un unico servizio non è affatto alternativa alla comprova con due servizi, bensì aggiuntiva; in particolare il Bando tipo numero 2/2025 di ANAC (depositato da parte ricorrente ed attualmente in fase di consultazione) conferma quanto già stabilito dai precedenti, disponendo: a) al punto 6.3, sottopunto a), la comprova del requisito attraverso l’elenco dei servizi degli ultimi dieci anni; b) al punto 6.3, sottopunto b), quanto ai servizi di punta, la comprova degli stessi con due servizi per lavori analoghi d’importo complessivo parametrato a quello della singola categoria, con la precisazione che “in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID”.
Pertanto l’esclusione del ricorrente, oltre a risultare illogica (perché il soggetto che ha eseguito due servizi di coordinamento della progettazione, sul piano logico prima ancora che giuridico ha un’esperienza maggiore di colui che ne ha eseguito solo uno), non resiste alla censura sviluppata nel primo motivo, essendo la conseguenza dell’introduzione postuma da parte della Commissione di un requisito contrastante con il principio di massima partecipazione che connota le procedure di gare ad evidenza pubblica.
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