Giurisprudenza e Prassi

RTI - SERVIZI DI PUNTA - COMPROVA IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO – LEGITTIMA RICHIESTA

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall’ing. Leonello De Antoniis e dal Comune di Castelli – Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di messa in sicurezza e stabilizzazione del versante loc. Streppino a margine del centro storico del Capoluogo – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 137.569,01 – S.A.: Comune di Castelli (TE).

Preso atto del ‘chiarimento’ relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta di cui al punto 7.4, pubblicato sul sito istituzionale dell’autorità in data 19 novembre 2018, a tenore del quale «con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e id che deve essere espletato da un unico soggetto. pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo id, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo id. per i diversi id, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le id da parte di un solo componente del rtp (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel bando tipo). nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria». considerato che nel caso di specie la stazione appaltante – che, si ribadisce, ha facoltà di scegliere tra richiedere il possesso dei due servizi in capo ad un unico soggetto del raggruppamento oppure in capo a due soggetti diversi – ha optato per la prima ipotesi e che dunque ciò, comportando che sia considerato non frazionabile l’intero requisito (dei due servizi di punta) e non solo il singolo servizio, significa in definitiva che i due servizi devono essere stati entrambi svolti e, ai fini della partecipazione alla gara, dimostrati da un unico soggetto partecipante al raggruppamento; e la lex specialis, laddove puntualizza che «e’ invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria» (sottolineatura aggiunta – n.d.r.), ha correttamente interpretato le previsioni in materia del bando tipo n. 3 e dunque non può ragionevolmente sostenersi neppure una sua scarsa chiarezza o addirittura un errore redazionale.


Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

DECRETO: il presente provvedimento;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...