Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI DI PULIZIA - OBBLIGO CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

TAR TOSCANA SENTENZA 2021

La questione dirimente ai fini dell’accoglimento o la reiezione del ricorso è dunque esclusivamente quella se il Comune di Lucca avesse o meno il potere di indire una autonoma gara per l’aggiudicazione del servizio di pulizia dei propri uffici nonostante questo sia ricompreso fra quelli a regime accentrato.

Due sono le ragioni che il Comune e il controinteressato (che sul punto ha altresì proposto il ricorso incidentale) adducono a sostegno della scelta operata.

Si afferma in primo luogo che al momento della indizione della gara da parte del Comune non sussisteva ancora una convenzione in essere atteso che la Città Metropolitana di Firenze non aveva ancora portato a termine la procedura per la scelta dell’appaltatore di livello aggregato.

E’ fondata la doglianza svolta sul punto dal Consorzio nazionale servizi che denuncia la violazione dell’art. 9 comma 3 bis del d.l. 66/2014 nella parte in cui prevede che qualora non siano disponibili i contratti stipulati da soggetti aggregatori le amministrazioni pubbliche soggette a procedure centralizzate possono procedure ad autonome procedure di acquisto solo in caso di motivata urgenza e per la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria.

Nel caso di specie il Comune di Lucca ha indetto una autonoma procedura per la stipula di un contratto della durata di 3 anni rinnovabili per altri 3 e quindi per un arco temprale assai più ampio di quello che appariva strettamente necessario in vista della conclusione della gara bandita dalla Città Metropolitana di Firenze che infatti è intervenuta ancor prima che l’Amministrazione locale stipulasse il contratto con il soggetto da essa prescelto.

Così facendo il Comune si è illegittimamente svincolato dall’obbligo di acquisto centralizzato per un periodo di tempo che non trova una giustificazione coerente con il quadro normativo.

Il Consorzio Leonardo adduce, con ricorso incidentale, altra ragione a sostegno del ricorso da parte del Comune di Lucca ad autonoma procedura di scelta del contraente che avrebbe, secondo la prospettazione di parte, potuto giustificare la stipula del contratto senza passare per una ulteriore procedura comparativa.

Secondo il controinteressato il disposto dell’art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a mente del quale l’obbligo di tassativa adesione alle convenzioni centralizzate può essere derogato laddove “il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”, lo avrebbe pienamente legittimato alla stipula del contratto dal momento che, come lo stesso Comune di Lucca avrebbe in più occasioni riconosciuto, la convenzione del soggetto aggregatore non risponderebbe alle sue particolari esigenze (Uffici dislocati perlopiù all’interno delle Mura urbane, in palazzi storici con arredi, lumiere, dipinti murali/affreschi, arazzi storici).

Sussistendo tutti i presupposti per agire in via autonoma male avrebbe fatto l’Ente ad effettuare una successiva comparazione fra le due offerte.

Il ricorso incidentale è inammissibile.

Il tenore della norma invocata è il seguente: “le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.

Se è vero, come il Comune di Lucca ha successivamente affermato, che la convenzione stipulata dal soggetto aggregatore non sarebbe idonea a soddisfare l’esigenza di pulizia di edifici e di mobilio di pregio storico e culturale, tale specificità avrebbe dovuto non solo essere rilevata nella determina di indizione della gara ma dovuto essere accertata dall’organo di vertice dell’ente (previo invio della relativa delibera alla Corte dei conti).

Ciò nella specie non è avvenuto atteso che la delibera di indizione della gara non reca alcuna menzione della specifica esigenza ed è stata, inoltre, adottata dal dirigente del provveditorato che non può considerarsi organo amministrativo di vertice del Comune tali essendo ai sensi del t.u.e.l. il Direttore generale o, in mancanza, il Segretario generale.



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CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
DIRIGENTE: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
SOGGETTO AGGREGATORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. n) del Codice: le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
SOGGETTO AGGREGATORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. n) del Codice: le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;