Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA SOCIALE - LIMITI DISCREZIONALITA' PA NELLA SCELTA DEL CCNL (50)

ANAC DELIBERA 2021

Con specifico riguardo alla clausola sociale, che essa "va formulata e intesa "in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario" e che solo in questi termini "la clausola sociale e conforme alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto>> (v. Consiglio di Stato, V, 2.11.2020 n. 6761).

Secondo il medesimo, consolidato, orientamento giurisprudenziale che l'imposizione di un determinato CCNL non può essere giustificata neppure dall'inserimento negli atti di gara di una clausola sociale, avendo la giurisprudenza da tempo chiarito che la clausola sociale non può essere intesa nel senso di imporre all' aggiudicatario subentrante di applicare un determinato CCNL, per essere, invece, rimessa alla sua libera determinazione la scelta del CCNL, che, pertanto, potrà anche essere diverso da quello applicato dal precedente contraente, sempreché siano salvaguardati i livelli retributivi dei lavoratori in modo adeguato e congruo (v., ex multis, Consiglio di Stato, V, 12.9.2019 n.6148); dunque, che non può parlarsi di un obbligo generalizzato d' assunzione automatica ed a tempo indeterminato, ma della necessità dell'imprenditore subentrante di salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo e che la scelta del contratto da applicare, come detto, e rimessa alla libertà imprenditoriale del partecipante e può essere censurata dalla P.A. solo nell'ipotesi in cui il CCNL scelto non risulti "strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto" (art. 30, comma 4°) oppure in caso di non congruità dell'offerta rispetto al costo del lavoro come desumibile dalle Tabelle ministeriali, e evidente che l'obbligo di applicazione del CCNL Mobilità non sussiste neppure sotto il profilo della presunta violazione dei diritti dei lavoratori nell'ipotesi di applicazione, da parte dell'impresa subentrante, di un CCNL diverso (purché coerente con l'oggetto dell'appalto).

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SUBENTRANTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente; 
SUBENTRANTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente; 
AGGIUDICATARIO: L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.