Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI CULTURALI - PREVALENZA SERVIZIO BIGLIETTERIA - ILLEGITTIMA GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

La giurisprudenza di questo Consiglio ha già chiarito infatti come la predetta modifica legislativa non abbia affatto avuto “natura ricognitiva”, non potendo perciò le innovazioni da essa apportate essere applicate ratione temporis a procedure di gara bandite prima della sua entrata in vigore (cfr. sentenza n.6549/2020 dove si precisa che la norma richiamata non è “direttamente applicabile alla presente controversia ratione temporis”) e che, comunque, la stessa non è idonea “ad infrangere il principio della necessaria prevalenza funzionale (non economica) dei servizi al pubblico rispetto a quelli complementari”.

In definitiva, per le ragioni sopra esposte erronea è la conclusione raggiunta sul punto dall’appellata sentenza secondo cui “non pare dunque sussistere una prevalenza funzionale del servizio di biglietteria” che discenderebbe della “sempre assai probabile prevalenza economica del servizio di biglietteria”: al contrario come evidenziato il servizio di biglietteria non può mai costituire (contro la previsione di cui all’art. 117 del Codice dei beni culturali) servizio principale ed assumere carattere prevalente in una concessione integrata di servizi per valorizzazione del patrimonio museale, nemmeno laddove gli altri servizi non fossero autosufficienti, sicché è illegittima una legge di gara che preveda una siffatta prevalenza.

Tale divieto di prevalenza del servizio di biglietteria negli affidamenti integrati mira infatti ad evitare che la selezione dei concessionari dei servizi aggiuntivi venga orientata verso operatori del settore esperti di emissione di biglietti e non invece di valorizzazione dei beni culturali, laddove, come chiarito dalla giurisprudenza, il tipo di concessione di servizi in questione di suo non ammette che il servizio di biglietteria, quand’anche implicante un maggiore volume di incassi, possa ottenere, con il suo regime, prevalenza funzionale sui servizi aggiuntivi: e, per conseguenza, che ciò in concreto possa portare a informare i requisiti di capacità economica e finanziaria con l’effetto pratico, ben rilevante, di precludere la partecipazione di soggetti attivi in servizi aggiuntivi di bookshop e di editoria (ma senza che abbiano prima emesso biglietti per gli importi predetti).

Tanto è avvenuto nella gara in esame: al servizio di biglietteria afferiscono infatti criteri valutativi che attribuiscono complessivi punti 35 per l’offerta tecnica e punti 27 per l’offerta economica (aggio sulla biglietteria), per un complessivo punteggio attribuibile all’offerta del servizio di biglietteria pari a 62 (su 100 punti), a fronte di criteri valutativi pari in totale a 15,5 (su 100) per il bookshop (di cui 13,5 per l’offerta tecnica e 2 per quella economica); di modo che, anche a voler seguire il ragionamento della sentenza di primo grado secondo cui alla biglietteria afferirebbero criteri valutativi relativi all’offerta tecnica per soli 24 punti rispetto ai 24,5 punteggi tecnici relativi al servizio di boopkshop, questi ultimi sommati ai 27 dell’offerta economica comunque condurrebbero ad un punteggio complessivo prevalente per la biglietteria (pari a 51 punti su 100 a fronte del punteggio complessivo pari a 26,5 per il bookshop).

Non sono pertanto fondate e comunque dirimenti le pur suggestive e ben argomentate considerazioni di Consip secondo cui i punteggi tecnici riferibili in via esclusiva e specifica ai servizi aggiuntivi costituirebbero oltre il 50% (39 punti su 70) del punteggio tecnico complessivo previsto dalla legge di gara.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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