Giurisprudenza e Prassi

REQUISITO DEL FATTURATO PER RAPPORTI IDENTICI O ANALOGHI - VA PRESENTATO UN ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE O PRINCIPALI SERVIZI (86.5)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Quando –come nel caso di specie- il bando di gara prevede l'ammissione esclusivamente delle imprese che hanno prodotto negli anni precedenti un determinato fatturato non globale, ma specificamente attinente a rapporti identici o analoghi a quello da instaurare in esito al procedimento, la stazione appaltante non richiede un requisito di natura finanziaria (per la quale si provvede, ad esempio, con il richiamo al fatturato globale), ma un requisito di natura tecnica (consistente nel possesso di precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell'imprenditore di svolgere la prestazione richiesta), evidentemente finalizzato a garantire che la selezione venga svolta tra concorrenti che diano prova di adeguata affidabilità nell'espletamento di un determinato servizio, per aver avuto precedenti esperienze nel settore di attività oggetto di gara o in settori analoghi; la dimostrazione del possesso del requisito è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5, d.lg. n. 50 del 2016 (Consiglio di Stato sez. V, 10/12/2018, n.6943).

Tali mezzi di prova non sono dunque quelle di cui ai precedenti commi della disposizione, esplicitati nell'allegato XVII, parte I (a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attivita' oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attivita' dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili).

Esse sono, invece, quelli di cui al comma 5 dell’art. 86 e alla parte II dell’allegato XVII al codice del 2016, e specificamente, per quanto qui rileva, quelle segnate al punto “ii”, ossia “un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sara' preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati piu' di tre anni prima”.

La dimostrazione relativa può essere fornita con uno o piu' di tali mezzi di prova, in funzione della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.


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