DISTINZIONE TRA SERVIZI ANALOGHI E SERVIZI IDENTICI NEI REQUISITI
Nelle procedure di affidamento di servizi sociali, la clausola del disciplinare che richiede il possesso di esperienze pregresse in servizi analoghi non legittima l'esclusione del concorrente che abbia svolto attività non identiche ma rientranti nella medesima tipologia di prestazioni integrate, come nel caso del rapporto tra assistenza domiciliare e semiresidenziale per disabili. Le valutazioni tecniche della commissione giudicatrice in ordine alla qualità dell'offerta e all'idoneità delle strutture proposte rimangono riservate alla discrezionalità dell'amministrazione e non sono sostituibili dal giudizio del magistrato, salvo vizi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
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