Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE SERVIZI ANALOGHI -CORREZIONE O MODIFICAZIONE CON SOCCORSO ISTRUTTORIO - NON AMMESSO (83.9)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2022

Obietta il controinteressato che i servizi dichiarati nella domanda di partecipazione -funzionali alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale- sono del tutto analoghi per “dimensioni e caratteristiche tecniche” al servizio oggetto dell’affidamento, come richiesto dall’art. 7.3, lett. g) del disciplinare. Ciò in quanto l’amministrazione aggiudicatrice ha indicato per tale servizio la categoria ID P.03, che tuttavia non risulta del tutto aderente ai contenuti dell’attività progettuale richiesta, poiché, secondo la definizione contenuta nel D.M 17.06.2016, riguarda gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale, finalizzati, in specie, alla riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali, forestali o urbani, al ripristino delle condizioni originarie ed al riassetto delle componenti biotiche e abiotiche, mentre l’appalto è inerente ai lavori di messa in sicurezza del territorio, al dissesto idrogeologico dell’abitato e alla mitigazione del rischio in località centro storico.

Tanto chiarito, rileva il Collegio che in base alla tabella 1 dell’art. 7.3 del disciplinare di gara -rubricato “requisiti di capacità tecnica e professionale”- i servizi di ingegneria e di architettura devono appartenere alla categoria e ID P.03 “Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche” per un importo minimo di euro 5.557.843,50. La controinteressata ha invece indicato le Categorie Edilizia ID Opere E.19, Strutture ID Opere S.04, Infrastrutture per la mobilità ID Opere V.02, Idraulica ID Opere D.02, diverse da quelle previste nel disciplinare e con un grado di complessità inferiore a quello del servizio da affidare, per poi indicare ulteriori servizi in sede di soccorso istruttorio.

Ciò posto, rileva il Collegio che sul piano normativo, l’art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 individua le ipotesi in cui eventuali errori siano emendabili, quali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85.

Secondo condivisibile giurisprudenza il soccorso istruttorio non può tuttavia giungere sino al punto di consentire al concorrente di modificare la domanda di partecipazione, integrandola degli elementi mancanti, essendo netta la distinzione tra il completamento di una domanda formalmente carente su alcuni elementi o dichiarazioni, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, e l'integrazione di un'offerta originariamente non rispettosa delle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento, in quanto priva di un elemento essenziale, poiché proveniente da soggetto sfornito della prescritta qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 3541).

Ad avviso del Collegio in nessuna delle ipotesi descritte di cui all’83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 può essere ricondotto il caso di correzione o modificazione di dichiarazioni del concorrente circa il possesso di requisiti di partecipazione, come avvenuto nel caso di specie, poiché la vicenda in esame non rappresenta condizioni di mancanza, incompletezza, o irregolarità essenziale della domanda, consistendo piuttosto nella correzione o modificazione di una specifica dichiarazione del concorrente circa il possesso di un requisito di partecipazione che viene così di fatto radicalmente sostituita novando la domanda.

Alla luce del dato normativo e del riportato orientamento ermeneutico, il soccorso istruttorio disposto dalla Commissione è pertanto da qualificarsi alla stregua di una non ammissibile integrazione della domanda del controinteressato, consentito in violazione della perentorietà del termine di presentazione delle offerte e del principio di par condicio.

In senso contrario a quanto appena rilevato non può operare il criterio dell’analogia di cui alla lex specialis, poiché indicato in modo espresso solo per i due servizi “di punta” di cui alla lett. g) dell’art. 7.3. e non per l’elenco dei servizi della lett. f). Parimenti, sulla scorta di quanto sopra chiarito in riferimento alla ritenuta modificazione della domanda di partecipazione, non può assumere rilievo l’art. 14 del disciplinare, rubricato “soccorso istruttorio”, il quale si pone in linea con la prescrizione di cui all’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
COMPLETAMENTO: L'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata; 
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
DOCUMENTO DI GARA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ooo) del Codice: qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di...
SOCCORSO ISTRUTTORIO: E' la procedura, disciplinata dall'art. 83 comma 9 del Codice, che consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi...
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