SOTTOSTIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA: CLAUSOLA ESCLUDENTE SE SI PROVA L'INSOSTENIBILITA' COMPLESISVA DELL'AFFIDAMENTO
L'impugnazione immediata del bando di gara, in assenza di partecipazione alla procedura, richiede la prova rigorosa dell'esistenza di clausole escludenti, intese come prescrizioni che impongono oneri manifestamente incomprensibili, sproporzionati o tali da rendere impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica. L'asserita sottostima dei costi per mancata applicazione di un CCNL di recente rinnovo integra una clausola escludente solo se l'operatore dimostra l'assoluta insostenibilità economica complessiva dell'affidamento, non potendosi limitare a una doglianza astratta.
Come precisato dall'Autorità: "non è sufficiente che l'istante dichiari astrattamente la propria impossibilità di partecipare, ma è necessario che provi l'esistenza di clausole che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara [...] e che comportino sostanzialmente l'impossibilità per l'interessato di accedere alla gara". Inoltre, sul costo del lavoro: "in disparte ogni valutazione di merito sulla fondatezza della censura mossa, si deve rilevare che la [Omissis] non ha dimostrato in alcun modo che il maggior costo della manodopera non possa trovare copertura nel prezzo posto a base di gara" (in conformità con Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284 e Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6948).
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