SUFFICIENTE LA LEGITTIMITÀ DI UN SOLO MOTIVO PER SORREGGERE L'ATTO PLURIMOTIVATO (80.5)
In tema di appalti pubblici, la stazione appaltante può legittimamente risolvere il rapporto contrattuale qualora accerti l'insussistenza di requisiti tecnici del prodotto dichiarati in gara, costituendo tale circostanza un motivo autonomo e sufficiente a giustificare l'atto, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure. Le misure di self-cleaning, pur avendo valenza pro-futuro, devono essere valutate dall'amministrazione con discrezionalità tecnica, potendo essere ritenute inidonee qualora il soggetto condannato mantenga comunque una posizione di influenza o ruoli apicali all'interno della compagine sociale.
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