ONERE DELLA PROVA RIGOROSO PER L'OSCURAMENTO DELLE OFFERTE TECNICHE (36.4)
In materia di accesso agli atti di gara, l'oscuramento delle porzioni dell'offerta tecnica contenenti segreti commerciali costituisce un'eccezione al principio di trasparenza che richiede un onere probatorio rigoroso a carico dell'offerente. Tale onere non è assolto mediante la mera designazione delle parti segrete, ma impone la dimostrazione specifica che le informazioni non siano note o accessibili, che abbiano valore economico e che l'operatore abbia adottato misure di protezione ragionevolmente adeguate. Il timore di un indebito vantaggio competitivo per i concorrenti deve essere comprovato attraverso meccanismi concreti di replicabilità delle soluzioni tecniche, e non basato su ipotesi astratte di comparazione delle offerte.
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