SEGRETO TECNICO: DEVE TRATTARSI DI INFORMAZIONE SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATA SUSCETTIBILE DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO (35.4)
Come evidenziato da un recente pronunciamento del Consiglio di Stato, peraltro, “ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. n. 36 del 2023, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
Con riguardo all'art. 53, d.lgs. n. 50 del 2016 si è affermato che è escluso l'accesso a quella parte dell'offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente, vale a dire all'insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382). Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).” (Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384).
Ora nel caso di specie non risultano evidenziate ragioni di riservatezza né la presenza di segreti tecnici e commerciali che possano giustificare l’oscuramento di parte dei giustificativi, per di più se – come asserito dalla resistente – i dati omessi sono ricavabili da altri documenti, atteso che si tratta di informazioni strettamente attinenti alla congruità dell’offerta e quindi indubitabilmente rilevanti a fini difensivi.
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